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Pubblicato il :
18/02/2021 00:00:00
Argomento :
MUD 2021
Titolo :
MUD 2021: nuovo modello unico di dichiarazione ambientale da inviare entro il 16 giugno 2021. I dettagli
Descrizione :
Il DPCM del 23 dicembre 2020 approva e definisce le specifiche del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale 2021, da presentare entro il prossimo 30 aprile
Articolo :
Attenzione: nella Gazzetta Ufficiale n.39 del 16 febbraio 2021, è stato pubblicato il DPCM del 23 dicembre 2020 che approva le specifiche del modello unico di dichiarazione ambientale (cd. MUD) per l'anno 2021.
Nello specifico, il decreto evidenzia che:
• il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al DPCM 24 dicembre 2018 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto;
• il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 70/1994.
NB - Considerato che il DPCM 23 dicembre 2020 è stato pubblicato sulla G.U. del 16 febbraio 2021, il termine per la presentazione della dichiarazione, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 70/1994 istitutiva del Mud, slitta dal 30 aprile 2021 al 16 giugno 2021 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto).
MUD 2021: cosa si comunica
I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
• la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
• la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
• i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
• i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
• i dati relativi alla raccolta differenziata;
• le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
Inoltre, i Comuni devono comunicare la quantità di rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche raccolte anche tramite i centri di raccolta così come individuati dall'art.12 del d.lgs. 49/2014.
L'Allegato 1 al decreto specifica l'articolazione del MUD in comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento. Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti Comunicazioni:
1. Comunicazione Rifiuti;
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (art.12 d.lgs. 49/2014);
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
Enti locali: compilazione esclusivamente per via telematica
Il Comune o Consorzio di Comuni o Comunità montana deve compilare la comunicazione rifiuti urbani esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it predisposto da Unioncamere. Sul medesimo portale sarà resa disponibile un’applicazione che consente a chiunque di eseguire il controllo della correttezza del formato del file da inviare telematicamente.
Il modello allegato al decreto è riportato a scopo esemplificativo e non può essere utilizzato per trasmettere la comunicazione. L'Allegato 4 al DPCM contiene, in tal senso, le indicazioni per la presentazione del MUD in via telematica.
I soggetti dichiaranti che intendono, o che devono avvalersi di questa modalità di invio, debbono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell'invio. Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali risiedenti nella stessa provincia, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.
Altre comunicazioni
Importante: non sono oggetto del documento/Allegato 4 le specifiche relative alle seguenti comunicazioni:
• comunicazione rifiuti semplificata: la presentazione della comunicazione di cui in Allegato 2 avviene via PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it;
• comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione: la presentazione deve avvenire esclusivamente tramite il sito www.mudcomuni.it;
• comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche: la presentazione deve avvenire esclusivamente tramite il portale dedicato, raggiungibile dal sito www.registroaee.it;
• comunicazione imballaggi, Sezione Consorzi: la compilazione deve avvenire esclusivamente tramite il software MUD predisposto da Unioncamere e reso disponibile tramite i siti indicati nella nota introduttiva. La comunicazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it.
Comunicazione semplificata: requisiti e presentazione
Gli obblighi di comunicazione possono essere assolti tramite la Scheda Rifiuti semplificata (Allegato 2 al DPCM) dai soli dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
• sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di sette rifiuti;
• i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
• per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari.
La Comunicazione Rifiuti Semplificata non può essere compilata da:
• Gestori di Rifiuti (soggetti che effettuano attività di recupero, smaltimento e trasporto);
• Produttori di Rifiuti che non ricadono nelle condizioni sopra indicate (p.es. producono fuori dall’unità locale);
• Nuovi produttori (ovvero soggetti che effettuano operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.
Questi i passaggi per la spedizione via PEC della comunicazione semplificata:
1. compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale www.mudcomuni.it;
2. stampare la Sezione anagrafica prodotta automaticamente dalla procedura sul www.mudcomuni.it, firmata dal legale rappresentante del dichiarante o suo delegato;
3. firmare, con firma autografa del dichiarante, la comunicazione MUD in formato documento cartaceo;
4. trasformare il documento cartaceo in documento elettronico in formato PDF;
5. predisporre un file unico in formato PDF che dovrà contenere:
o la copia della Sezione anagrafica firmata in modo autografo dal dichiarante;
o la copia dell'attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente;
o la copia del documento di identità del sottoscrittore (non necessaria se il file PDF è firmato digitalmente).
6. trasmettere via PEC all'indirizzo unico comunicazioneMUD@pec.it il file in formato PDF ottenuto.
Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell'oggetto esclusivamente il codice fiscale dell'ente dichiarante.
NB - la comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta. Non è quindi ammessa la spedizione postale.
Riferimenti normativi
La legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione del MUD alla Camera di commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura competente per territorio, in cui ha sede l'unità locale, cui si riferisce la dichiarazione.
I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono invece presentare il MUD alla Camera di commercio della provincia nel cui territorio ha sede la sede legale dell'impresa cui la dichiarazione si riferisce.
Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.
Obblighi dei produttori
I produttori di rifiuti soggetti all'obbligo di presentazione del MUD sono così individuati:
• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
• imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'art. 184 comma 3 lettere c), d) e g)) del TU Ambientale.
Previa registrazione al portale, sono scaricabili diversi allegati del DPCM 23 dicembre 2020, al quale si rimanda per le specifiche:
• Allegato 1 - articolazione del MUD;
• Allegato 2 - Scheda Rifiuti MUD semplificata;
• Allegato 4 - indicazioni per la presentazione del MUD in via telematica.
Tratto da www.ingenio-web.it